Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Sarebbe stata così rimossa una disposizione che di fatto riproduceva in relazione alla sola dichiarazione infedele il disposto dell’abrogato art. 4. Riciclaggio di https://www.avvocatoonlinechat.com/avvocati-penalisti-italiani-stoccolma-svezia.html